►VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012
Entro il 16 giugno 2012 deve essere effettuato il versamento della I rata d’imposta per l’anno 2012.
L’imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
- la prima rata entro il 16 giugno (18 giugno per il 2012);
- la seconda rata entro il 16 dicembre (17 dicembre per il 2012).
Per l'anno 2012, il pagamento della I rata dell'imposta municipale propria è effettuato, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base fissata nella misura dello
0,76 per cento.
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando l'aliquota approvata dal Comune.
Si evidenzia che tale modalità di calcolo deve essere seguita anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP altri istituti comunque denominati e il codice tributo da utilizzare per il versamento con F24 per questa fattispecie è esclusivamente il “3918” –denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE” in quanto non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato.
►ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenza le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate:
► la prima rata entro il 16 giugno (18 giugno per l'anno 2012);
► la seconda rata entro il 16 settembre (17 settembre per l'anno 2012);
► la terza rata entro il 16 dicembre (17 dicembre per l'anno 2012);
L'importo della prima e della seconda rata è calcolato nella misura pari ad un terzo dell'imposta, determinata applicando l'aliquota di base, stabilita dalla normativa di riferimento pari allo
0,40 per cento
e la detrazione pari ad € 200,00, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale maggiorazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e non può superare l'importo massimo di € 400,00.
La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, utilizzando l'aliquota e la detrazione approvata dal Comune.
IN ALTERNATIVA la stessa imposta può essere versata in due rate alle scadenze previste per gli altri immobili.
La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base pari allo 0,40 per cento e le predette detrazioni.
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima, utilizzando l'aliquota e la detrazione approvata del Comune.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.
► FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, cioè per i soli fabbricati inclusi nella categoria catastale D/10, è versata nelle medesime scadenze previste per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
la prima rata è calcolata nella misura del 30% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota base pari allo
0,20 per cento.
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando l'aliquota approvata dal Comune;
per i fabbricati rurali privi di rendita per i quali sussiste l'obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre (17 dicembre per l'anno 2012).
►Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
►Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c.4 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.
►MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento del tributo è obbligatoriamente effettuato mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.35/2012.Tuttavia per la rata avente scadenza a dicembre il versamento potrà avvenire anche con il bollettino di conto corrente postale.
►DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni agli effetti dell’Imposta Municipale Propria devono essere presentate dal soggetto passivo entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1/1/2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012. Sono, inoltre, fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune
►ATTENZIONE - SALDO IMU 2012
Prima di eseguire il versamento a saldo dell’imposta nel mese di dicembre, si invita a verificare le aliquote definitive, sulla base di quanto sarà stabilito dal Comune e dallo Stato. |